Nel corso di un processo, sia di natura civile che penale, è frequente assistere alla nomina di in un consulente tecnico di parte. Essa avviene da parte dei convenuti, al fine di sostenere le ragioni della propria parte portando motivazioni di interesse medico o scientifico; le perizie frutto di questa consulenza saranno poi destinate al confronto con quelle operate dal CTU (consulente tecnico d’Ufficio), nominato, in caso di necessità, direttamente dal giudice che istruisce il processo, al fine di fornirgli ausilio, in virtù delle sue specifiche competenze.
Queste figure professionali del mondo giuridico offrono, dunque, supporto al magistrato o agli avvocati delle parti in causa offrendo le proprie consulenze in campo medico, e segnatamente nel settore psicologico o psichiatrico, come ad esempio la Dott.ssa Antonella Tartaglione a Roma. Andremo ora a vedere nel dettaglio quali siano le esatte funzioni ricoperte dagli operatori di questa categoria professionale, quali persone siano abilitate a svolgerla e quali siano gli scopi della loro nomina.
Cos’è un consulente tecnico di parte e a cosa serve?
Un consulente tecnico di parte è una figura nominata per avvalorare le posizioni della parte che rappresenta, di solito attraverso valutazioni legate allo stato psicologico dei soggetti coinvolti, a vario titolo, nella procedura processuale.
Il consulente può inoltre lavorare all’individuazione di eventuali problematiche di carattere psichiatrico o collaborare all’elaborazione di una perizia, che può rivelarsi importante ai fini della valutazione del caso. Gli strumenti impiegati possono essere diversi: generalmente un CTP giunge alle proprie conclusioni dopo aver eseguito una serie di visite ai pazienti, colloqui e osservazione sul campo; per tali ragioni, i tempi richiesti per la definitiva stesura di una perizia psicologica o psichiatrica, a volte, possono dilatarsi in modo anche notevole, qualora siano richiesti analisi ed esami approfonditi.
Gli esiti del lavoro di un CTP sono allegati alle carte processuali presentati dalla parte in causa che lo ha nominato e devono essere sottoposte a confronto con i risultati dell’analogo lavoro svolto dal CTU, figura neutrale in quanto nominata dal giudice. I due professionisti, pertanto, possono interagire e collaborare: il Consulente tecnico d’ufficio può prendere in considerazione le opinioni del CTP prima di elaborare le proprie valutazioni, che avranno valore probatorio; oltre a ciò, la figura del CTP può rivestire funzioni di controllo sulle operazioni peritali, assicurandosi del corretto procedere da parte del CTU. Le perizie di quest’ultimo, infatti, possono risultare decisive ai fini del processo, poiché il giudice è tenuto a prendere in considerazione le valutazioni del professionista di area medica da lui nominato prima di emettere la definitiva sentenza.
La nomina
La nomina di queste figure è richiesta in modo particolare nel caso di procedimenti giudiziari che riguardino il diritto di famiglia o che prevedano il coinvolgimento di minori. Un CTP, dunque, può essere frequentemente coinvolto soprattutto nei procedimenti civili legati a divorzi e separazioni; in ambito penale, invece, un tipico esempio di processo che preveda la consultazione di un consulente tecnico di parte è quello per abuso su minori.
Questo professionista, infatti, oltre ad utilizzare le proprie competenze per fornire ulteriori elementi favorevoli alla parte di cui sostiene le ragioni, può svolgere una funzione di supporto psicologico al proprio cliente per tutta la durata del processo, durante il quale è elevato il rischio di essere sottoposti a un notevole stress emotivo. Tale ruolo, com’è evidente, si rivela particolarmente necessario soprattutto quando si verifica il coinvolgimento di minori.
Chi può svolgere la funzione di CTP?
Mentre per svolgere la funzione di CTU bisogna essere iscritti all’apposito albo presso il tribunale di riferimento, per divenire Consulente tecnico di parte non è necessario essere iscritti ad alcun albo professionale.
Tuttavia, sebbene (almeno formalmente) chiunque possa svolgere questa funzione, la nomina di un professionista garantisce maggiore credibilità dinanzi al giudice, ed è di norma l’opzione scelta da parte di chi sceglie di avvalersi di questa figura. A tal proposito, giova ricordare che la nomina di un Consulente tecnico di parte non è mai obbligatoria, costituendo soltanto una facoltà delle parti in causa; per quanto concerne il numero di consulenti nominati, invece, non c’è un limite fissato.
L’unica restrizione prevista impone che il numero di CTP nominati da una singola parte non possa essere superiore a quello dei CTU incaricati dal giudice.
In relazione al pagamento, infine, l’onorario del Consulente tecnico di parte è interamente a carico della parte che lo ha nominato, e va corrisposto a prescindere dall’esito favorevole o sfavorevole del processo. In caso di vittoria, tuttavia, l’intero ammontare potrà essere incluso tra le spese di causa e perciò risarcito su richiesta.