Decadenza e revoca del titolo per operatori del mercato: il Consiglio di Stato tutela l’affidamento del privato

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La settima sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3252/2024, è intervenuta per sanzionare la condotta di Roma Capitale che aveva provveduto a revocare e dichiarare decaduto per morosità il titolo che consentiva da oltre trent’anni ad un operatore di un marcato capitolino di operare.

In particolare, i giudici di Palazzo Spada, nell’accogliere l’appello dell’operatore del mercato che aveva contestato la sentenza del TAR capitolino favorevole al Comune, ha valorizzato l’affidamento incolpevole del privato che aveva omesso i dovuti versamenti per quattro semestri, ma aveva ottenuto una rateizzazione dal Comune, con bollettini stampigliati dallo stesso Comune che prevedevano, invece, pagamenti con scadenze successive all’adozione del provvedimento di revoca.

Il Consiglio di Stato ha giudicato sproporzionato il provvedimento di decadenza adottato da Roma Capitale, avuto riguardo al regolamento comunale ed alle circostanze tutte del caso concreto, perché la prolungata tolleranza del Comune, aggravata dall’errore contenuto nell’indicazione del termine di scadenza delle reversali, aveva ingenerato una non irragionevole convinzione nella concessionaria di poter saldare i canoni con ritardo e, comunque, la concessionaria si era fatta parte diligente nel saldarli infine sollecitamente nei termini indicati dalle reversali.

Così il provvedimento, emesso dopo tanta prolungata tolleranza e nonostante l’intrapresa sanatoria della morosità, è stato annullato per violazione dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

I difensori della parte vittoriosa, gli Avv.ti Antonino Galletti e Stefano Di Santo, hanno dichiarato che “lo scenario che si apre per gli operatori dei mercati è perciò favorevole anche nelle ipotesi di morosità, laddove gli stessi si attivino tempestivamente per sanare quanto dovuto nei termini all’uopo assegnati dal Comune il quale in ogni caso, prima di provvedere alla revoca ed alla conseguente decadenza del titolo, deve verificare l’osservanza in concerto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità”.