Il Tar del Lazio rigetta il ricorso di un operatore contro la decisione dell’amministrazione Raggi di far decadere le licenze e avviare un avviso pubblico per l’aggiudicazione delle postazioni
In materia di commercio ambulante Roma Capitale deve applicare la normativa europea e procedere ai bandi per l’aggiudicazione dei posteggi su area pubblica. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, che con una sentenza ha rigettato il ricorso presentato da un operatore contro la decisione dell’amministrazione capitolina, presa all’epoca della ex sindaca Virginia Raggi sulla scorta di un parere reso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di far decadere le licenze e avviare un avviso pubblico per l’aggiudicazione delle postazioni.
Nella sentenza i giudici di via Flaminia stabiliscono anche che il commercio su area pubblica rientra nella direttiva Bolkestein, così come deciso dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nel 2021: “La risposta deve essere affermativa – si legge nel dispositivo – sulla scorta di quanto affermato dalla Plenaria: ‘La tutela della concorrenza (e l’obbligo di evidenza pubblica che esso implica) è, d’altronde, una ‘materia’ trasversale, che attraversa anche quei settori in cui l’Unione europea è priva di ogni tipo di competenza o ha solo una competenza di ‘sostegno’: anche in tali settori, quando acquisiscono risorse strumentali all’esercizio delle relative attività (o quando concedono il diritto di sfruttare economicamente risorse naturali limitate), gli Stati membri sono tenuti all’obbligo della gara, che si pone a monte dell’attività poi svolta in quella materia’”.
In altri termini, così ancora il Tar, “la direttiva impone l’indizione di gare pubbliche a tutela della concorrenza per il mercato, materia ‘trasversale’ che è suscettibile di trovare applicazione in vari settori dell’ordinamento nazionale, tra cui deve senz’altro farsi rientrare quello delle concessioni di parcheggi a rotazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per altro caratterizzati anch’essi, come già detto, dalla scarsità delle concessioni assentibili”. Ricordando la scadenza già prevista al 31 dicembre 2020 poi individuata dal Cds in regime transitorio fino al 31 dicembre 2023, i giudici amministrativi decidono che “la concessione oggetto del giudizio mantiene efficacia fino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’Ue e fermo restando che, nelle more, l’amministrazione ha il potere di avviare le procedure finalizzate all’assegnazione della concessione nel rispetto dei principi della normativa vigente”.
fonte agenzia dire.it