di Prof. Said Gulyamov
PhD Anna Ubaidullaeva
Abstract.
L’evoluzione dell’intelligenza artificiale nel mondo moderno rende necessario rivedere e ampliare i confini della regolamentazione legale della fornitura di protezione del diritto d’autore per le invenzioni create dall’intelligenza artificiale o con la sua partecipazione diretta.
A questo proposito, è rilevante studiare un fenomeno come un’invenzione attuata, attuata o realizzata dall’intelligenza artificiale, o con il suo aiuto, dal punto di vista giuridico, tecnico e politico. Così come le questioni di protezione di tali invenzioni dal punto di vista del diritto sostanziale, unitamente a quali riforme politiche sono necessarie per adattarlo e garantirne il rispetto. Il significato sociale e pratico di questa ricerca risiede nello studio e nella revisione della politica nel campo dell’intelligenza artificiale e nella ricerca di una regolamentazione legale ottimale, si conclude che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale richiede un cambiamento nel panorama giuridico, che è necessario per l’adattamento dell’invenzione, della proprietà e della paternità dell’intelligenza artificiale nel campo della proprietà intellettuale, che, a sua volta, contribuirà all’introduzione di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale. Parole chiave: diritto, intelligenza artificiale, proprietà intellettuale, diritto di proprietà intellettuale, diritto d’autore problemi di brevetti tecnologie avanzate di intelligenza artificiale.
Introduzione
DIRITTO DI PROPRIETA’ SULLE INVENZIONI CREATE DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: UMANA O AI?
L’evoluzione dell’intelligenza artificiale ha avuto un impatto significativo sulla produzione letteraria e artistica, con particolare enfasi sul rapido aumento delle pubblicazioni scientifiche in una serie di aree di ricerca come la ricerca e lo sviluppo farmaceutici, l’apprendimento automatico, le telecomunicazioni e altri. Già nel 1991, un simposio WIPO presso la Stanford University ha discusso l’importanza dell’intelligenza artificiale (AI) per i diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, l’IA e le nuove tecnologie sono attualmente una questione problematica, poiché la protezione del diritto d’autore per le opere letterarie e artistiche create dall’IA dipende dal paese che rispetta i trattati sui brevetti e sul diritto d’autore esistenti. Opere generate dall’IA nella legge sul diritto d’autore: nel campo del diritto d’autore, alcuni paesi come il Regno Unito, il Sud Africa, Hong Kong, l’India, l’Irlanda e la Nuova Zelanda hanno leggi che proteggono le opere d’arte o il software generati dall’IA. Allo stesso tempo, questa protezione sarà concessa alla persona che ha allestito o partecipato all’opera necessaria per creare l’IA di una determinata opera, in altre parole, la protezione è concessa all’autore umano. Nel Regno Unito, le opere generate al computer sono definite come opere “create da un computer in circostanze in cui non esiste un autore umano”. Queste disposizioni lasciano spazio all’attribuzione della proprietà, sia al programmatore che all’utente. La quintessenza della creazione del sistema del diritto d’autore è stata quella di conferire agli autori dei diritti di proprietà più ampi dei diritti stabiliti dal sistema contrattuale basato su principi giuridici ed economici. Dare ai creatori la proprietà incoraggia la creazione di invenzioni utili, che a loro volta incoraggiano i creatori a creare, divulgare, sviluppare e distribuire le loro opere che arricchiscono il benessere generale della popolazione. Tuttavia, a seguito di un contratto o di una relazione con un autore o creatore, altri hanno uguali diritti alla paternità. In questi casi, la proprietà può essere lo strumento più efficace per ottenere questo incentivo. A differenza degli umani, un sistema di intelligenza artificiale non ha bisogno di incentivi per creare un’opera d’arte. È noto che i programmatori devono essere motivati a creare e sviluppare sistemi avanzati di intelligenza artificiale automatizzati, ma allo stesso tempo, i programmatori o le organizzazioni per cui lavorano, hanno il diritto d’autore sul loro software, a differenza dell’IA, . La maggior parte delle leggi sul diritto d’autore negli Stati membri dell’UE si concentra sulla persona: (i) il destinatario della protezione (cioè l’autore); condizioni di protezione (ad esempio originalità); e (diritti concessi (diritti economici ma anche non patrimoniali). L’orientamento alla persona è presente anche nell’Acquis communautaire, anche se forse in misura minore, per la mancata regolamentazione dei diritti morali. Nel contesto delle norme giuridiche dell’Unione Europea di giurisprudenza, l’Acquis communautaire incarna la combinazione del diritto collettivo e del corpo politico scritto e non scritto delle leggi dell’UE che gli Stati membri sono tenuti a rispettare nel perseguimento dell’integrazione e dell’agenda di sviluppo della Comunità Europea, in particolare, è anche criterio o prerequisito per i paesi interessati ad aderire all’Unione Europea. Teoria e pratica delle invenzioni applicative e d’uso create con l’ausilio dell’IA. Al momento, non è chiaro cosa sia un’invenzione realizzata, implementata o creata da AI, dal punto di vista legale, tecnico e statale. Nuovi prodotti sono già in fase di sviluppo negli “Smart Labs” senza un intervento umano significativo, ma solo con l’ausilio di programmi di simulazione per l’autoapprendimento. Un altro esempio è un’opera d’arte generata dall’intelligenza artificiale venduta per $ 432.500 alla casa d’aste Christie’s. . Questi e molti altri cambiamenti mettono in discussione la struttura della legge sulla PI basata sul presupposto che i diritti sulla PI siano concessi come ricompensa per le conquiste umane, come stabilito dalla teoria del diritto naturale. .
Allo stesso tempo, ai sistemi di intelligenza artificiale può essere garantita la protezione del copyright, proprio come i programmi per computer disponibili per il software originale. Tuttavia, la protezione del diritto d’autore si estende solo all’espressione originale dei programmi per computer e non alle idee e ai principi che ne sono alla base. Pertanto, “nella misura in cui logica, algoritmi e linguaggi di programmazione contengono idee e principi, tali idee e principi non sono protetti”. Pertanto, solo l’espressione è soggetta alla protezione del diritto d’autore. Ciò significa che il codice di un algoritmo, se originale, può essere protetto, mentre un concetto puro (idea) no. Ad oggi l’IA non può essere titolare sia di brevetti che di copyright, perché l’attuale sistema di proprietà intellettuale non garantisce l’IA, i suoi algoritmi e le macchine con cui l’IA generato, inventato o creato questo o quell’opera, tale duplice status, indipendentemente dal fatto che l’IA inventi con il supporto dell’uomo o autonomamente, in ogni caso l’invenzione o l’opera prodotta sarà attribuita al suo programmatore (umano). Tuttavia, c’è stato un caso in cui un robot Tech Tycoon Tencent di nome Dreamwriter, in un tribunale di Shenzhen, ha ottenuto la protezione del copyright per il suo articolo generato dall’IA attraverso uno strumento di pubblicazione di software automatizzato. . Al momento, la Cina persegue una politica flessibile e ricettiva attraverso lo sviluppo di riforme legislative mirate alle invenzioni realizzate con l’ausilio dell’IA. Allo stato attuale, l’idea che i sistemi di intelligenza artificiale che superano l’intelligenza umana stiano diventando più comuni può essere spaventosa. E le questioni etiche associate all’adattamento dell’IA sono complesse. La chiave della soluzione sta nel fatto che dobbiamo tenere a mente tutte le preoccupazioni di cui sopra quando analizziamo problemi sociali più ampi. Qual è il vantaggio o il danno dell’uso dell’IA può essere visto da diverse angolazioni, senza che nessuna teoria o approccio sia attualmente il migliore. Dobbiamo continuare a imparare e rimanere informati per prendere le decisioni giuste per il nostro futuro. European Patent Office (EPO), United States Patent and Trademark Office (USPO), World Intellectual Property Organization (WIPO), African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) e altre organizzazioni hanno riconosciuto il crescente dibattito sulla necessità di riformare le leggi su come l’IA -le invenzioni relative e abilitate all’IA saranno trattate nel sistema IP.
Discussione.
Dati i problemi di incertezza sociale e ambiguità giuridica associati alla natura e alla dinamica dell’intelligenza artificiale come creatore o inventore ai sensi delle leggi sui brevetti o sul diritto d’autore, che sembrano essere comuni ai sistemi di intelligenza artificiale, hanno in una certa misura influenzato le regole di contenzioso delle leggi sulla PI, ma l’attuale sistema di PI non tiene conto dell’IA in generale. Ad esempio, si consideri la decisione della Corte di giustizia europea dell’Unione europea nel caso Infopaq, in cui si afferma che il diritto d’autore si applica solo alle opere originali e che l’originalità deve riflettere “la creazione intellettuale dell’autore”. Ciò significa che un’opera originale deve riflettere la personalità dell’autore, il quale afferma chiaramente che per l’esistenza di un’opera protetta da copyright, è necessario un autore umano. La maggior parte dei paesi non riconosce la proprietà dell’IA, come evidenziato dal caso DABUS, ma se non aggiorniamo le leggi sulla proprietà intellettuale, corriamo il rischio di bassi livelli di innovazione e creatività, al contrario di quanto necessario per il benessere pubblico, a causa del basso incentivo. Pertanto, sono necessari interventi collettivi a livello multilaterale, regionale e nazionale per affrontare la questione dell’intelligenza artificiale in generale all’interno del sistema di PI. Al momento, non esiste una decisione generalmente accettata su come riformare il diritto e la legislazione sui brevetti per regolamentare pienamente il significato dell’IA in generale e tenere conto delle invenzioni e delle opere da essa create. Al momento, c’è solo un dibattito in corso che richiede una riforma delle politiche strutturali su più fronti, esaminando in particolare la struttura sistematica della PI con un focus sul diritto dei brevetti, sul diritto d’autore, sulle leggi sui marchi e sui design e altre questioni relative all’IA al fine di rispondere al seguenti domande: un sistema di IA ha il diritto di ricevere lo status di inventore, come un individuo?; I sistemi di intelligenza artificiale, le macchine e i computer con la capacità cognitiva di risolvere problemi tecnici non dovrebbero essere attribuiti autonomamente alla proprietà e ai diritti d’autore?; il lavoro dell’IA può essere considerato originale e non ovvio?; I sistemi di intelligenza artificiale vincolati da istruzioni umane dovrebbero essere trattati in modo diverso da altri strumenti di risoluzione dei problemi con invenzioni ai sensi del diritto dei brevetti? e infine, chi possiede la proprietà, la paternità e il copyright, il sistema di intelligenza artificiale o il programmatore? Tra molti altri, questi temi devono essere affrontati opportunamente con prescrizioni politiche chiave, liberi da interventi frettolosi e sconsiderati. I fautori di “proprietario artificiale, autore e inventore” nel campo della ricerca e dell’innovazione credono fermamente che il concetto di “persona fisica o giuridica dell’inventore” riconosciuto e accettato a livello mondiale per far rispettare i requisiti di brevettabilità e altre procedure stabilite all’interno della struttura di proprietà intellettuale esistente attraverso Parigi Convenzione, Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale Il trattato sul diritto d’autore (WIPO WCT) e gli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS) sono obsoleti e non corrispondono alle disposizioni attuali e allo sviluppo di nuove tecnologie e invenzioni nel campo dell’IA. Questi sostenitori sostengono che questi requisiti non dovrebbero essere utilizzati come barriere agli investimenti in invenzioni e opere di intelligenza artificiale, né alla creazione di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale nuove, originali, utili e di alta qualità che sono generate o create autonomamente da macchine.
Conclusioni.
Tutte le parti interessate, all’interno dell’infrastruttura IP esistente, dovrebbero adottare le misure necessarie per modificare e adattarsi alla legislazione nazionale, che includerà le invenzioni create dall’IA e le invenzioni create dall’IA, tenendo conto degli aspetti sociali, etici e di sicurezza umana, oltre a sviluppare , adottando e modificando leggi e regolamenti nuovi ed esistenti per affrontare questioni relative alla proprietà, all’invenzione e alla paternità dell’IA nei casi in cui tali invenzioni fossero ampiamente o autonomamente responsabili della risoluzione di problemi tecnici. Inoltre, le opinioni divergenti su come trattare tutti gli aspetti problematici relativi all’IA in generale dovrebbero essere trattate con cautela, tenendo conto delle questioni urgenti per affrontare le questioni sollevate. In conclusione a tutto quanto sopra, va notato che è necessario riformare la legislazione nel campo dell’IA, nonché organizzare tavole rotonde in cui le questioni relative all’avvio di riforme politiche nel campo dell’innovazione e dello sviluppo relative all’IA tra saranno discusse tutte le parti interessate, esperti, accademici e scienziati in questo campo. Queste discussioni dovrebbero concentrarsi sulla revisione della legislazione sull’IA e sulla PI, nonché sulla necessità di misure politiche specifiche per trovare un equilibrio nella convergenza tra i diritti di PI e le tecnologie di IA. La strada da seguire per l’innovazione dell’IA e la protezione del suo lavoro è possibile attraverso il cambiamento e l’adozione di trattati e direttive internazionali a livello multilaterale e regionale, nonché dal punto di vista dello stato, con un’economia sviluppata o in via di sviluppo; che è più un approccio nazionale alla riforma attraverso leggi, regolamenti e politiche che consentiranno l’adozione di funzionalità di intelligenza artificiale all’interno della PI e delle istituzioni correlate.
Qui sotto l’articolo originale in inglese con note e bibliografia.