Doppio appuntamento in settimana per la commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare, presieduta da Alessia Savo (FdI). Nella prima seduta, l’assessore regionale Massimiliano Maselli, titolare delle deleghe Servizi sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla Persona, ha illustrato la proposta di legge regionale n 132 (“Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare”). A seguire, la settima commissione ha svolto la penultima audizione sulla proposta di legge n. 19 (“Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento”) – primo firmatario Rodolfo Lena (Pd) – con Moige (Movimento italiano genitori), Fimp (Federazione italiana medici pediatri) e Laboratorio didattico Dsa.
L’assessore Maselli ha spiegato che la proposta di legge n. 132 intende colmare una lacuna nell’ordinamento regionale, rappresentata dalla mancata disciplina connessa alla funzione di rilevante valenza sociale, economica e morale, svolta dai quasi 25.000 caregiver familiari operanti nel Lazio (circa 17.000 solo a Roma). “Il caregiver familiare svolge un ruolo centrale nel sistema integrato dei servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali dedicati alle persone con disabilità e non autosufficienti – ha detto Maselli – garantendo la permanenza nel proprio domicilio, il mantenimento delle relazioni affettive e concorrendo in modo significativo al suo benessere psico-fisico”.
La proposta di legge n. 132 si compone di 15 articoli e propone una dotazione finanziaria (articolo 13) di 15 milioni di euro nel triennio 2024-2026 (5 milioni per ciascun anno). A tal proposito, Maselli ha spiegato che il Lazio sarebbe la terza regione in Italia a dotarsi di una legge sui caregiver e che le risorse stanziate nel 2024 sono superiori a quelle previste nelle altre Regioni.
L’articolo 1 enuncia i principi fondamentali della proposta di legge: il riconoscimento e la promozione della cura familiare e della solidarietà come beni sociali; la valorizzazione della figura del caregiver familiare come componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari; la tutela dei bisogni del caregiver; il valore sociale dell’attività svolta per l’intera comunità. L’articolo 2 individua il caregiver familiare come “colui che volontariamente, in modo gratuito e responsabile, si prende cura, con continuità, di un familiare convivente che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé” e sia riconosciuto invalido ai sensi della legge 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/1980.
L’articolo 3 dispone che la qualifica di caregiver familiare sia riconosciuta ad una sola persona, convivente, tranne che nel caso di assistiti minorenni in cui può essere riconosciuta ad entrambi i genitori. L’articolo 4 individua i soggetti che costituiscono la rete di sostegno al caregiver familiare. L’articolo 5 prevede che i Comuni e le Asl riconoscano il caregiver familiare come elemento del welfare locale e gli assicurino il sostegno e l’affiancamento necessari all’attività di assistenza e cura da lui prestate. L’articolo 6 individua specifici interventi in favore del caregiver, tra cui: a) premi agevolati per polizze assicurative; b) programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione del caregiver familiare; c) sviluppo di un contesto sociale di supporto nella gestione dell’assistito (reti solidali, gruppi di auto e mutuo aiuto) e facilitazione nel disbrigo di pratiche amministrative; d) azioni di sostegno per le attività erogate dai distretti e dalle aziende sanitarie.
L’articolo 7 istituisce, in via sperimentale, il budget personale del caregiver familiare, che costituisce un contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere le spese connesse alla cura della propria persona, al tempo libero, alla formazione e all’aggiornamento professionale. L’articolo 8 prevede che le competenze maturate dal caregiver familiare durante il percorso di cura ed assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente, siano valutate ai fini del riconoscimento di crediti formativi finalizzati all’acquisizione di competenze o dell’attestato di qualifica relativo a profili presenti nel repertorio regionale.
L’articolo 9 prevede la promozione di azioni a sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza, lo sviluppo di servizi di welfare aziendale, l’incentivazione dello strumento del lavoro agile e la costituzione di uno specifico tavolo tecnico con le associazioni delle persone con disabilità e delle rappresentanze dei caregiver per attivare specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione nel mondo del lavoro dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza. Prevista, inoltre, la possibilità di attribuire ai caregiver un punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici per personale infermieristico e operatore sociosanitario indetti da enti dipendenti o vigilati dalla Regione.
L’articolo 10 individua specifiche iniziative in ambito scolastico ed universitario in favore dei giovani caregiver familiari di età compresa tra i 16 e i 26 anni, al fine di consentire loro percorsi agevolati per il riconoscimento dei crediti formativi e per la riduzione delle tasse universitarie. L’articolo 11 prevede la promozione di iniziative di sensibilizzazione e informazione per diffondere una maggiore consapevolezza sul ruolo del caregiver familiare e sul suo valore sociale, tra cui l’istituzione della “Giornata del Caregiver”, da celebrarsi ogni anno, il secondo venerdì del mese di ottobre.
L’articolo 12 prevede che il Consiglio regionale verifichi l’attuazione della legge e valuti i risultati progressivamente conseguiti nell’integrazione del caregiver familiare nel sistema regionale dei servizi di assistenza alla persona. A tal fine, è previsto che la Giunta regionale, dopo un anno dall’approvazione della legge e poi a cadenza biennale, presenti al Consiglio regionale una relazione in cui se ne dia evidenza. L’articolo 13 individua le risorse finanziarie destinate all’attuazione della legge, mentre l’articolo 14 dispone l’abrogazione di alcune disposizioni concernenti il caregiver familiare e il 15 l’entrata in vigore della legge.
Subito dopo la seduta, la settima commissione si è riunita nuovamente per la penultima audizione sulla proposta di legge n. 19 (“Disposizioni in favore di persone con disturbi specifici di apprendimento”), primo firmatario Rodolfo Lena (Pd). Sono intervenuti: Antonio Affinita, direttore generale del Moige Aps (Movimento italiano genitori); i medici Serafino Pontone Gravaldi e Carmelo Rachele per la Fimp (Federazione italiana medici pediatri); Eleonora Spacciapulli (presidente), Annamaria Pera (vicepresidente) e Michelangelo Verri (socio fondatore), in rappresentanza del Laboratorio didattico Dsa. Tutti hanno elogiato l’iniziativa legislativa del Consiglio e si sono riservati di inviare alla commissione alcune proposte di emendamenti per integrare alcune questioni ritenute importanti, come quella suggerita da Affinita di potenziare di più il ruolo delle famiglie nel percorso assistenziale dei minori con Dsa.
Alla seduta hanno partecipato, oltre alla presidente Savo e al vicepresidente Lena, le consigliere e i consiglieri: Eleonora Berni, Edy Palazzi, Michele Nicolai (tutti di Fratelli d’Italia); Giorgio Simeoni, Marco Colarossi e Roberta Della Casa (tutti di Forza Italia); Mario Luciano Crea (Lista Civica Rocca); Nazzareno Neri (Noi Moderati).